Con 170 sì, 20 no e 21 astensioni il Senato, martedì 19 maggio, ha approvato definitivamente il ddl 1345-B, contenente disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente
Con il si definitivo da parte del senato, gli ecoreati diventano legge. Con 170 sì, 20 no e 21 astensioni il Senato, martedì 19 maggio, ha approvato definitivamente il ddl 1345-B, contenente disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente. Dopo più di dieci anni di attese e lungaggini burocratiche, i reati contro l’ambiente entrano a pieno titolo nel codice penale. Non si tratta più, quindi, di semplici contravvenzioni, ma di veri e propri delitti punibili a livello penale.
«si è arrivati a una svolta storica. Introdurre i reati ambientali nel codice penale è di per sé un cambiamento senza precedenti», ha affermato soddisfatto di questo importantissimo risultato il Ministro dell’Ambiente Gian Luca Galletti in una intervista al Sole24Ore.
“Dopo anni di attese e ritardi il ddl Ecoreati è finalmente legge” ha invece twittato Pietro Grasso, il presidente del Senato, dove ieri ha finalmente avuto fine il “rimpallo” di questo disegno di legge da parte dei due rami del parlamento.
Vediamo più nel dettaglio questi delitti. Partiamo dal primo: inquinamento ambientale. Come si legge nel ddl “ è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; oppure di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.
Il reato di morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale. Se da uno dei fatti sopra citati deriva, “quale conseguenza non voluta dal reo, una lesione personale, ad eccezione delle ipotesi in cui la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni, si applica la pena della reclusione da due anni e sei mesi a sette anni; se ne deriva una lesione grave, la pena della reclusione da tre a otto anni; se ne deriva una lesione gravissima, la pena della reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva la morte, la pena della reclusione da cinque a dieci anni”.
Il delitto di disastro ambientale, dove viene sancito una volta per tutte che “chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente: l’alterazione irreversibile dell’equilibrio di un ecosistema; l’alterazione dell’equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; l’offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l’estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo”. Inoltre, “quando il disastro è prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata”.
Il delitto di traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività punisce, invece, “con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività. Prevista anche un’aggravante: la pena “è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; oppure di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Se dal fatto, infine, deriva pericolo per la vita o per l’incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà”.
Il delitto di impedimento del controllo, sancisce che“chiunque, negando l’accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l’attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Ravvedimento operoso. “Le pene previste per i delitti sono diminuite dalla metà a due terzi, si legge sempre nel Ddl, nei confronti di colui che si adopera per evitare che l’attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, provvede concretamente alla messa in sicurezza, alla bonifica e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi, e diminuite da un terzo alla metà nei confronti di colui che aiuta concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto, nell’individuazione degli autori o nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti”.
La Confisca è un altro aspetto rilevante evidenziato dal Ddl. “ E’sempre ordinata la confisca delle cose che costituiscono il prodotto o il profitto del reato o che servirono a commettere il reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando, a seguito di condanna per uno dei delitti previsti dal presente titolo, sia stata disposta la confisca di beni ed essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.
Il delitto di omessa bonifica punisce, infine, “chiunque, essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un’autorità pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi è punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 80.000”.