24 Novembre 2013
Redazione
TERRITORIO
24 Novembre 2013
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Quei monumenti verdi tutelati dalla Legge

A livello regionale, molti passi sono stati fatti per la protezione degli alberi di particolare interesse, ma solo dopo molto tempo dal censimento del Corpo forestale dello Stato, si è colmato il vuoto normativo

Per lunghissimo tempo se ne sono rimasti immobili nella loro eleganza, quasi ad attendere che la vacatio legis  venisse colmata. Anche se, nonostante il vuoto normativo, fin dagli anni Ottanta e Novanta è stato effettuato un censimento degli alberi monumentali a partire dalle segnalazioni di associazioni e singoli cittadini e da rilevamenti e verifiche sul campo. A livello nazionale la prima attenzione a queste piante storiche va attribuita Corpo forestale dello Stato che, precisamente nel 1982, pubblicò il primo "Censimento nazionale degli alberi di notevole interesse", per individuare e catalogare le piante singole o in gruppi, che presentavano alcune caratteristiche particolari: dimensioni eccezionali rispetto alla specie, forme singolari, qualità estetiche e valore storico. La quantità di dati raccolta nel tempo è sorprendente: l'Italia possiede un patrimonio di monumenti verdi forte di 22.000 "alberi di notevole interesse". Tra questi oltre 2.000 sono definiti di "grande interesse" e ben 150 di "eccezionale valore storico o monumentale".“

Fra questi – sottolinea Enrico Pompei su Il Forestale - l'albero più vecchio d'Italia, l'Oleastro di S. Baltolu (Comune di Luras, SS) o il famoso Castagno dei Cento Cavalli (Comune di S. Alfio, CT) e tanti altri presenti in boschi, giardini, ville e parchi pubblici o privati.

Al contempo tale interesse non ha visto un'attenzione adeguata da parte del legislatore per molto tempo. Infatti, fino alla pubblicazione della Legge n. 10 del 14 gennaio 2013, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del primo febbraio 2013, gli alberi monumentali sono stati citati solamente nel Codice del Paesaggio (D.Lvo 42/2004 modif. del D.Lvo 63/2008), omettendo una loro precisa definizione e demandando agli Enti territoriali la compilazione di elenchi che, al momento sono stati realizzati solo in rari casi, anche se, a livello regionale, molti passi sono stati fatti per la protezione degli alberi di particolare interesse (vedasi leggi regionali di Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Toscana, Val d'Aosta, Veneto e della provincia di Trento) in maniera però non sempre coordinata e confrontabile.

Anche se in ritardo rispetto all’esistenza centenaria dei ciclopici alberi, la normativa – come evidenziato in un articolo di Carolina Tagliafierro ,economista del Paesaggio - ha colmato un vuoto che metteva a rischio la sopravvivenza dei grandi “patriarchi verdi”. La vacatio legis a livello nazionale, sottolineava la Tagliafierro, “aveva creato un’area di autonomia legiferativa da parte delle regioni e l’esistenza di leggi e regolamenti diversi, che, di fatto, rischiavano di indebolire tutto l’apparato di tutela.

Invece, l’art. 7 della nuova legge riporta le “disposizioni per la tutela e la salvaguardia degli alberi monumentali, dei filari e delle alberate di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale”. Esistono quindi criteri precisi per identificare un albero monumentale, è definito tale:

a) l’albero ad alto fusto isolato o facente parte di formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate ovvero l’albero secolare tipico, che possono essere considerati come rari esempi di maestosità e longevità, per età o dimensioni, o di particolare pregio naturalistico, per rarità botanica e peculiarità della specie, ovvero che recano un preciso riferimento ad eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico, culturale, documentario o delle tradizioni locali;

b) i filari e le alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale, ivi compresi quelli inseriti nei centri urbani;

c) gli alberi ad alto fusto inseriti in particolari complessi architettonici di importanza storica e culturale, quali ad esempio ville, monasteri, chiese, orti botanici e residenze storiche private.

Inoltre è previsto che entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, le regioni recepiscano la definizione di albero monumentale  e che effettuino raccolta dati risultanti dal censimento operato dai comuni e, sulla base degli elenchi comunali, redigano gli elenchi regionali e li trasmettano al Corpo forestale dello Stato.

E ora, per queste piante, a tutti i livelli considerate parte integrante del patrimonio naturale ma anche storico-artistico del nostro Paese, viene applicata una forma di maggior tutela: diventano assolutamente intoccabili sia per quanto riguarda la parte esposta sia per quanto riguarda le radici, viene individuata un’area di rispetto, pari almeno all’ampiezza della chioma, idonea ad assicurare la loro buona salute, si valuta di caso in caso la possibilità di interventi mirati al mantenimento del loro buono stato vegetativo e di difesa fitosanitaria, da attuarsi comunque previo parere vincolante del competente Servizio Fitosanitario regionale e sono previste specifiche sanzioni per eventuali danneggiamenti.

Al Corpo forestale dello Stato, - conclude Pompei - individuato come custode e gestore degli elenchi che saranno redatti su base locale e poi unificati in sede nazionale, l'importante compito di monitorare, curare e gestire tali elenchi, ai fini della protezione e conservazione diretta dei nostri "Patriarchi Verdi" e della diffusione di una cultura ambientale più matura.

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